L’articolo 121, comma 1-quater, del DL 34/2020 (così come modificato dal DL 4/2022) prevede che: “i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui (…) non possono formare oggetto di cessioni parziali

successivamente alla prima comunicazione dell'opzione (…). A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco (…). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

L’agenzia delle Entrate nella Faq del 19 maggio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di cessione parziale. Innanzitutto, l’agenzia ha specificato che “(…) in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa”. Ad ogni rata annuale sarà attribuito un codice univoco. Il divieto di cessione parziale deve intendersi riferito “all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito (…)”. Invece potranno essere cedute – per l’intero importo – una o alcune rate del credito. Le rate che residuano potranno essere cedute in momenti successivi o utilizzare mediante modello F24 (in questo caso anche in modo frazionato).

Sempre nel medesimo giorno, l’Agenzia con risposta all’interpello n. 279 ha affrontato il caso di un istante che intendeva realizzare degli interventi autonomi (che necessitano di autonome comunicazioni di cessione del credito d'imposta), collegati tra loro. L’istante voleva capire se fosse possibile effettuare delle scelte diverse (opzione/detrazione) per ogni singolo intervento. L’Agenzia evidenziava che “(…) qualora siano realizzati sul medesimo edificio (…) ad esempio la posa in opera del cappotto termico (…) interventi di riduzione del rischio sismico (…) la sostituzione degli infissi (…) l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (…) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi”. Le spese riferite ai diversi interventi devono comunque essere contabilizzate distintamente.

Considerato che “(…) le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell'opzione (…) prevedono espressamente (…)” l’indicazione del codice identificativo dell’intervento e che “(…) il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici (…)”, allora si potrà “(…) cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici”. Pertanto si potrà optare per la cessione del credito di uno degli interventi sostenuti nell’anno (con apposita comunicazione da inviare all’agenzia), ma utilizzare direttamente in detrazione il credito relativo ad un altro intervento sostenuto nell’anno.

L’istante può quindi decidere se cedere o “tenere” in dichiarazione i benefici in base al codice di intervento.

CONDIVIDI