La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’articolo 1, commi da 184 a 197 – in vigore dal 1 gennaio 2020 – sostituisce le agevolazioni denominate “super ammortamento” (L. 208/2015) e “Iper ammortamento” (L. 232/2016), che consistevano nella maggiorazione del costo di acquisto e quindi della quota di ammortamento del bene, con una agevolazione che dà diritto ad un credito d’imposta.

L’art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) si inserisce in questo contesto introducendo alcune novità.

Innanzitutto, al comma 1051, si legge che viene riconosciuto il credito d’imposta per “(…) investimenti in beni nuovi (…)” effettuati “(…) dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (…)”. La legge di bilancio 2021, pertanto, ha sostanzialmente prorogato dal 2020 al 2022 il termine per usufruire del credito d’imposta.

REQUISITI SOGGETTIVI

L’articolo 1, comma 1051 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) “(…) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa”. L’articolo 1, comma 184 della Legge di bilancio 2020, invece, parlava soltanto di “determinazione del reddito”. La modifica introdotta permettere alle imprese agricole che hanno reddito agrario di rientrare tra quelle che possono beneficiare di questa agevolazione (similmente a come è stato definito per il credito di Ricerca e Sviluppo). Si consideri, inoltre, che per i soggetti che erano forfettari, non essendo possibile dedurre gli ammortamenti, la nuova modalità di determinazione dell’agevolazione – ovvero il credito d’imposta – ha permesso già con la L. 160/2019 (ovvero per l’anno 2020) di ampliare la sfera dei soggetti interessati all’agevolazione.

Gli esercenti arti e professioni – come specificato all’articolo 1, comma 1061 della Legge di Bilancio 2021 – possono usufruire anch’essi del credito d’imposta, ma limitatamente a quello riferito ai beni di cui ai commi 1054 e 1055 (quindi solo per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari).

Viene confermato che sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, o sottoposte a procedura concorsuale anche nel caso in cui sia “(…) in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni” e le imprese destinate a sanzioni interdittive (es. interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione).

Per poter usufruire del beneficio fiscale devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il “(…) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore (…)”;

- il “(…) corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

Sarà da chiarire se tale limite opera anche per i contributi del titolare dell'impresa.

REQUISITI OGGETTIVI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021 concernono la misura del credito d’imposta e la modulazione dello stesso in base al momento di effettuazione dell’investimento. Le modalità di determinazione del costo su cui calcolare il credito rimangono inalterate. Nello specifico il costo dei beni è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b) del TUIR. Invece, in caso di investimenti “(…) effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni”.

Esclusioni (art. 1, comma 187 L 160/2019 – art. 1, comma 1053 L. 178/2020)

Nessuna modifica in materia di esclusioni. Rimangono esclusi, infatti, gli acquisti di veicoli e mezzi di trasporto cu cui all’art. 164 del TUIR, i beni con aliquote inferiori al 6,5% (DM 31 dicembre 1988) oltre ai fabbricati e alle costruzioni.

Nel ribadire le esclusioni il comma 1053 prevede che “sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (…)”. Sono quindi, ammessi, tra i beni ordinari anche quelli immateriali.

Gli investimenti e la misura del credito

a) Investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A e nell’allegato B (L. 232/2016) – ovvero beni ordinari.

Art. 1 comma 188 della l. 160/2019.

Investimenti in beni materiali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Art. 1 comma 1054 della L. 178/2020.

Investimenti in beni materiali e immateriali.

Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (oppure 30 giugno 2022 sempre che sia l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2021).

Il credito d’imposta viene ridefinito nella misura del 10% del costo. Rimane inalterato il limite di spesa.

In caso di investimento effettuato per “(…) strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (…)” (smart working) la misura del credito è elevata al 15%

Art. 1, comma 1055 della L. 178/2020.

Investimenti in beni materiali e immateriali.

Investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure 30 giugno 2023 sempre che sia l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022).

Il credito d’imposta “ritorna” nella misura del 6% del costo. Rimane inalterato il limite di spesa.

b) Investimenti in beni compresi nell’allegato A della L. 232/016 – ovvero beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Art. 1, comma 189 della l. 160/2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per investimenti fino a 2.5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota degli investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Art. 1, comma 1056-1057 della L. 178/2020.

Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (oppure 30 giugno 2022 sempre che sia l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2021). Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure 30 giugno 2023 sempre che sia l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022). Il credito d'imposta è' riconosciuto nella misura del 40 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

c) Investimenti in beni compresi nell’allegato B della L. 232/016 – ovvero beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Art, 1, comma 190 della l. 160/2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili di euro 700.000.

Art.1, comma 1058 della L. 178/2020.

Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure 30 giugno 2023 sempre che sia l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022). Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 % cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

d) alcuni dubbi

L’agevolazione contenuta alla L. 160/2019, articolo 1 comma 185, veniva applicata per gli investimenti sostenuti “(…) dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (…)” sempre a condizione che l’ordine e l’acconto almeno del 20% fossero rispettivamente accettato e pagato al 31/12/2020. La nuova legge di bilancio “anticipa” il periodo di applicazione al 16 novembre 2020 andando essenzialmente a “doppiare” i tempi previsti dalla precedente norma. La legge di bilancio 2021 non prevede alcun coordinamento con la L. 160/2019.

Ad un investimento effettuato il 17 novembre 2020 si applica l’agevolazione di cui alla L. 160/2019 o alla L. 178/2020? Si ritiene che prevalga la nuova norma (anche se la dicitura in fattura è differente – vedasi interpello 438/2020). Qualche dubbio invece nel caso in cui sia stato pagato un acconto nel 2020 per “prenotare” il credito 2020, completando l’investimento entro il 30/06/2021. In questo caso forse varrebbe la pena fare qualche ragionamento, compreso l’annullamento dell’operazione per effettuarla completamente nel 2021. In ogni caso si attendono dei chiarimenti.

UTILIZZO DEL CREDITO

L’art. 1, comma 191, della L. 160/2019 prevedeva che “il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190”. Pertanto, i crediti d’imposta sono utilizzabili in 5 anni e soltanto quello derivante da investimenti in beni compresi nell’allegato B sono utilizzabili in tre anni. Il credito 2020 era utilizzabile a partire dall’anno successivo di entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) e dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per gli altri.

L’art. 1, comma 1059 della Legge di bilancio 2021, invece, prevede che il credito d’imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…) in tre quote annuali di pari importo”.

Il momento a partire dal quale il credito può essere utilizzato:

- l'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A e nell’allegato B (L. 232/2016);

- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni indicati nell’allegato A e nell’allegato B. Nel caso in cui l’interconnessione (beni di cui all’Allegato A L. 232/2016) avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta del 6% (ovvero quello per i beni ordinari) e poi recuperare la differenza quando è stata effettuata l’interconnessione.

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è che “(…) per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (…)” in beni ordinari (ovvero non contenuti negli allegati A e B) “(…) il credito d'imposta spettante (…) ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale”.

I CODICI PER L’UTILIZZO DEL CREDITO

In data 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3 ha – finalmente – istituito i codici necessari per poter compensare il credito d’imposta.

Per i crediti d’imposta previsti dalla L. 160/2019 i codici sono:

- 6932, per beni materiali ordinari;

- 6933 Investimenti in beni compresi nell’allegato A;

- 6934 Investimenti in beni compresi nell’allegato B.

Per i crediti d’imposta previsti dalla L. 178/2020i codici sono:

- 6935, per beni materiali e immateriali ordinari;

- 6936 Investimenti in beni compresi nell’allegato A;

- 6937 Investimenti in beni compresi nell’allegato B.

Non valgono le limitazioni previste all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inerenti il “(…) il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (…)” annualmente e previste all'articolo 31 del DL 78/2010 in materia di compensazione del credito, in caso di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00 euro. Questa considerazione è stata confermata anche nella Legge di Bilancio 2021.

COMUNICAZIONI

L’art. 1, comma 1059, della legge di Bilancio 2021 ribadisce l’obbligo previsto dall’art. 1 comma 191 della L. 160/2019. Nello specifico “al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico” . Tale comunicazione, pertanto, è richiesta soltanto per gli investimenti dei beni di cui all’allegato A e B della L 232/2016. Non risulta ad oggi ancora istituito il modello per procedere a tale comunicazione (si attende decreto direttoriale del MISE).

I CONTROLLI

In merito agli eventuali successivi controlli l’art. 1, comma 195 della Legge di Bilancio 2020 stabiliva la necessita di conservare “(…) idonea documentazione (…)” atta a “(…) dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”. La legge di bilancio 2021 conferma sostanzialmente quanto già indicato, con alcune modifiche.

Pertanto:

- “(…) le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 (…)”. Ovviamente i riferimenti normativi oggi sono modificati e nelle fatture di acquisto dovrà essere riportata questa dicitura: Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020. L’agenzia delle entrate con risposte agli interpelli 438/439 del 5 ottobre 2020 aveva chiarito che la fattura o il contratto di leasing sprovvisti del riferimento alla norma non facevano decadere il beneficio. Pertanto era sufficiente apporre sulla fattura una scritta indelebile o fare un integrazione elettronica prima dell’avvio dell’accertamento.

- nel caso di investimenti in beni indicati all’allegato A o B della L. 232/2016 “le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati (…)”. La legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 1062 introduce una modifica: la perizia dovrà essere asseverata.

- nel caso in cui gli investimenti abbiano “costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

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