SOCIETA’ BENEFICIARIA

1) Condizioni soggettive

Le società che possono usufruire delle agevolazioni sono le società di capitali, le società cooperative, le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003. Sono escluse dall’agevolazione le società di cui “(…) all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi (…)” (gli intermediari finanziari e le società di partecipazione non finanziaria e finanziaria).

Il comma 2 dall’art. 26 stabilisce che la società beneficiaria, per poter usufruire delle agevolazioni deve rispettare determinate condizioni:

- alla data del 31 dicembre 2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria (regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014). Questa specifica è stata introdotta dal DM 10 agosto 2020;

- deve trovarsi in situazione di regolarità in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva; - non deve essere tra le società che hanno ricevuto (e successivamente non rimborsato) gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia);

- non deve essere intervenuta negli ultimi cinque anni una condanna definitiva (nei confronti degli amministratori dei soci e del titolare effettivo) per i reati commessi in violazione delle norme sull’evasione in materia di imposte dirette o IVA.

2) Condizioni oggettive Secondo quanto disposto dall’art. 26 del DL 34/2020 per poter accedere alle agevolazioni, la società deve:

- avere un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR “(…) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro (…) e fino a cinquanta milioni di euro”;

- aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, “(…) nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (…), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33% (…)”. I ricavi sono sempre quelli indicati dall’art 85, comma 1, lettera a) e b) del TUIR; - aver deliberato ed eseguito dopo il 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono essenzialmente tre:

- la prima spetta ai soggetti che fanno i conferimenti in denaro (in una o più società), e si concretizza in un credito d’imposta pari al 20% del conferimento;

- la seconda alla società beneficiaria, e si concretizza con un credito d’imposta calcolato sulle perdite relative all’esercizio 2020 (e risultanti dal bilancio approvato nel 2021);

- la terza si riferisce ancora alla società beneficiaria e si concretizza nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI” (gestione affidata ad INVITALIA), finalizzato a sottoscrivere obbligazionario, rimborsabili decorsi sei anni dalla sottoscrizione. Vediamo nello specifico in cosa consistono le agevolazioni.

1) Il credito d’imposta per il soggetto che effettua il conferimento in denaro (art. 26, comma 4)

I soggetti che effettuano i conferimenti in denaro ottengono un credito d’imposta pari al 20 per cento del conferimento effettuato.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, il massimo valore di conferimento agevolabile è pari a euro 2.000.000,00. Il limite è valutato rispetto al soggetto conferitario e non rispetto alla società beneficiaria. Questo significa che il totale dell’investimento effettuato dal conferente, sul totale delle società in cui partecipa (anche nel caso in cui sia una nuova partecipazione), non può eccedere complessivamente euro 2.000.000,00. Se il valore è superiore, il suo credito sarà in ogni caso commisurato al limite massimo e quindi ammonterà a euro 400.000,00.

Il DM 10 agosto 2020 specifica che l’agevolazione spetta per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società beneficiaria (anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione).

Nulla è stato detto in merito alla rinuncia di finanziamenti da parte dei soci. Gli stessi, tuttavia, essendo dalla prassi amministrativa assimilati ai conferimenti in natura dovrebbero rimanere esclusi dall’agevolazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto a seguito di istanza.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino all’esaurimento;

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, senza limiti.

Il credito d’imposta non concorre alla determinazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Esclusioni (art. 26, comma 5)

"(....) Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate".

2) Il credito d’imposta per la società beneficiaria (art. 26, comma 8)

La società beneficiaria può ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al loro delle perdite), fino al 30 per cento dell’aumento di capitale di cui sopra.

ES. Bilancio al 31/12/2020 (aumento di capitale avvenuto e pari a 500.000,00)

C.S. 2.500.000,00

Riserve 500.000,00

(Perdite 800.000,00)

PN 1.200.000,00

Il 10% del PN LORDO (3.000.000,00) è pari a euro 300.000,00. L’importo delle perdite eccedenti il 10% del PN, pertanto, è di euro 500.000,00 (800.000,00-300.000,00). Il credito d’imposta a euro 150.000,00 (perché il limite è il 30% dell’aumento di capitale e il 50% delle perdite eccedenti, ovvero 250.000,00 lo supera).

Il credito d’imposta riconosciuto alla società è utilizzabile in compensazione con modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (senza limiti).

Il credito d’imposta non concorre alla determinazione del reddito e della base imponibile IRAP.

I Vincoli e le cause di decadenza del credito per conferitario e beneficiaria

a) le partecipazioni definite a seguito del conferimento devono rimanere nel possesso del socio fino al 31 dicembre 2023;

b) non è ammessa la distribuzione di riserve entro il 31 dicembre 2023, pena la restituzione di quanto ottenuto con gli interessi legali (non sono previste sanzioni). Il DM 10 agosto 2020 non ha chiarito quale sia il giorno a partire dal quale si le distribuzioni non siano possibili. Rimane pertanto irrisolto il dubbio circa l’avvenuta distribuzione delle riserve nel corso del 2020, prima che sia deliberata l’operazione di aumento di capitale. Inoltre, considerato che la norma si riferisce a le riserve di qualsiasi tipo, non è chiara la misura della perdita dell’agevolazione.

 

3) Istituzione del fondo PMI

Il fondo PMI sottoscriverà entro il 31/12/2020 obbligazioni e titoli di debito emessi dalle società beneficiaria.

L’importo massimo sottoscrivibile è pari al valore minore tra il triplo dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi.

Il finanziamento deve essere destinato al sostenimento dei costi del personale, degli investimenti o capitale circolante (stabilimenti produttivi in Italia).

Il finanziamento non può essere utilizzato per pagare debiti pregressi. La società beneficiaria si impegna, fino a che non verrà rimborsato il prestito, a non distribuire riserve o restituire finanziamenti soci. Inoltre, “(…) fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti”.

Come indicato nel sito di INVITALIA “Il percorso per la sottoscrizione è molto semplificato e comprende i seguenti passaggi: - la società (…) presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (…) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo - Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni) - in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione”.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVALAZIONE: ISTANZA E CLICK DAY

Per poter utilizzare il credito deve essere presentata apposita istanza. “Il DM specifica che il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1”.

Quindi, le risorse vengono date in relazione alla tempistica di presentazione delle istanze … ci sarà un click day?

“Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante. A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 consegnano alla societa' conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire a quest'ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»”.

CUMULABILITÀ E VINCOLI QUANTITATIVI (ART. 3 DM 8 AGOSTO 2020)

Il credito in favore del conferitario e il credito in favore della beneficiaria sono cumulabili tra di loro e anche con tutti gli aiuti di Stato previsti in base alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, paragrafo 3.1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” della Commissione europea.

Vi sono tuttavia dei limiti da rispettare poiché l’importo complessivo lordo delle misure di aiuto non deve eccede per ciascuna società l’importo di 800.000,00 euro (l’importo è ridotto a 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e a 100.000,00 euro per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli).

 

“Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere”.

Assonime con diverse circolari e la Camera dei deputati con documento del 26 settembre 2020, individuano le diverse forme di aiuti di stato che la Commissione Europea ha individuato tra le misure di aiuto che possono essere temporaneamente adottate dagli Stati per far fronte all’emergenza.

Ai fini applicativi della normativa in questione devono essere considerati quelli indicati al paragrafo 3.1: “aiuti di importo limitato”, in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Ricordiamo che vi sono altri aiuti indicati nel quadro temporaneo, quali:

“- aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti (sez 3.2 QT);

- aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti (sez 3.3 QT);

- aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (sez 3.4 QT);

- assicurazione del credito all‟esportazione a breve termine (sez. 3.5 QT)”.

Nel sito

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/MisuraTemporaryFramework.jspx, c’è il quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, dov’è possibile verificare quali siano gli aiuti e se la società ne ha avuto accesso. 

 

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