Nel caso in cui si opti per la cessione o lo sconto della “detrazione superbonus 110%” è necessario, così come previsto dall’art. 119, comma 11, del DL 34/2020, richiedere il visto di conformità “(…) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (…)”. “Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (…). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati". Il visto, pertanto, è richiesto esclusivamente per la cessione o lo sconto in fattura (ex art. 121 del DL 34/2020) del credito da superbonus del 110%.

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve:

- raccogliere tutti i documenti necessari per verificare l’esistenza dei requisiti/presupposti, previsti dalla norma e dai decreti, necessari ad avere il diritto alla detrazione superbonus. Sarà sicuramente necessaria anche una dichiarazione di conformità dei documenti che probabilmente verranno consegnati in copia al professionista. La dichiarazione verrà rilasciata dal beneficiario del bonus;

- effettuare una verifica formale del contenuto dei documenti, che devono avere le caratteristiche previste per avere il diritto alla detrazione e corrispondere a quanto indicato nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione alla cessione o allo sconto in fattura. In altre parole, prima si raccolgono tutti i documenti necessari e poi si analizzano solo dal punto di vista formale, senza nessun obbligo di verificare la “veridicità” degli stessi (quindi tralasciando l’aspetto sostanziale).

Il visto va apposto nella “comunicazione dell’opzione” e, pertanto, le verifiche effettuate devono riguardare la comunicazione.

In particolare, dovrà essere verificata la rispondenza formale:

- tra i dati del soggetto beneficiario (apposita sezione della comunicazione) e l’intestatario delle fatture nonché delle ricevute di pagamento. Il soggetto beneficiario dovrà attestare al professionista la sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla norma, come ad esempio di non beneficiare del superbonus 110 per più di due unità immobiliari e che l’unità immobiliare non è un bene strumentale all’attività d’impresa/professione o bene merce. Il professionista dovrà disporre anche del titolo di detenzione o possesso dell’immobile (titolo che deve esistere al momento di inizio dei lavori). Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso in cui l’agevolazione riguardi i familiari, poiché vi sono particolari condizioni da rispettare (per esempio che siano conviventi). Il professionista acquisirà visura catastale o altro documento (come il preliminare di vendita registrato, quando i lavori sono fatti dal promissario acquirente) per attestare l’identità del soggetto beneficiario;

- tra i dati riportati nella sezione A (tipologia di intervento, importo e periodo di sostenimento) e la documentazione a disposizione (rispetto del tetto di spesa, modalità di pagamento, importi, ecc.);

- tra l’immobile identificato nella sezione B della comunicazione come oggetto degli interventi e immobile oggetto dei medesimi quale risultante dalla documentazione (fatture, ENEA, SCIA, …). Il Professionista, mediante visura catastale o atto di acquisto (o altro documento) dovrà verificare la tipologia dell’immobile e, quindi, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

Riqualificazione energetica

Nel caso specifico in cui la cessione riguardi un credito maturato su interventi di riqualificazione energetica il professionista dovrà verificare, pertanto l’esistenza della documentazione richiesta per usufruire del bonus, che consistente in:

- eventuale documentazione da presentare agli uffici competenti per l’inizio dei lavori e la fine degli stessi; - attestazione del miglioramento di almeno due classi energetiche degli interventi nel loro complesso (deve pertanto essere presente anche l’APE prima dell’inizio dei lavori);

- attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi (che deve essere prodotta dall’attestatore/termotecnico);

- attestazione della corrispondenza di lavori alle norme nazionali e locali sulla sicurezza e efficienza energetica;

- attestazione dei requisiti tecnici di ciascun intervento;

- l’esistenza della comunicazione all’ENEA e della ricevuta (si ricorda infatti che la comunicazione potrà essere trasmessa solo decorsi cinque giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell’ENEA).

Inoltre, dovrà essere verificata la corrispondenza formale, intesa come:

- corrispondenza dei valori risultanti nella comunicazione (quadro A tipo di intervento) e importi delle fatture (con relativa documentazione di pagamento);

- rispetto dei limiti quantitativi previsi dalla norma (tetto di spesa) e dei limiti di spesa considerati come congrui dall’asseveratore;

- rispetto dei limiti temporali previsti dalla norma e riportati nella comunicazione (quadro A tipo di intervento)

Gli interventi trainati

Nel quadro A della dichiarazione si deve indicare se l’intervento per il quale si richiede l’opzione sia trainato. In questo caso dovrà essere verificata la corrispondenza formale degli interventi trainati e trainanti, con particolare riguardo al requisito dell’esecuzione congiunta.

Gli interventi di miglioramento sismico

Nel caso specifico in cui la cessione riguardi un credito maturato su interventi di miglioramento sismico, dovrà essere verificata la corrispondenza formale delle attestazioni specificamente richieste dalla legge, relative a:

- l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico (e la relativa modifica della classe);

- l’attestazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi.

Il modello

Se sull’immobile vengono realizzati diversi interventi, il cui credito può essere ceduto, dovranno essere presentati tanti modelli quante sono le tipologie di intervento/tipo di credito maturato. Nel caso in cui l’intervento posto in essere sia, ad esempio, costituito da l’istallazione del cappotto (quale intervento trainante), la sostituzione delle finestre e l’istallazione dei pannelli fotovoltaici. Infine, viene rifatto l’impianto elettrico dovranno essere compilate tre distinte comunicazioni: - una relativa all’intervento trainante (intervento di isolamento termico codice 1) al 110%; - una relativa all’intervento sulle finestre (intervento sull’involucro codice 4), quale intervento trainato al 110%; - uno sull’istallazione dei pannelli fotovoltaici (codice 19), quale intervento trainato al 110%; - uno per l’impianto elettrico (codice 17), che darà diritto al 50% della detrazione. Si dovranno pertanto apporre quattro visti di conformità.

Con provvedimento del 12 ottobre 2020 sono state apportate delle modifiche al modello e alle istruzioni. Nello specifico, al quadro A è stato sostituito il quadro "Intervento trainato superbonus" con "intervento superbonus". Tale quadro va segnato soltanto quanto la tipologia di intervento è un intervento trainato eseguito congiuntamente. Con tale provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione della domanda all'Agenzia delle entrate. 

CONDIVIDI