Il modello e le istruzioni per la presentazione dell’stanza “(…) per il riconoscimento del fondo perduto” sono state pubblicate con il provvedimento n. 230439/2020 dall’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

I REQUISITI SOGGETTIVI

Il contributo può essere chiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa (85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), di lavoro autonomo (all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR) e di reddito agrario titolari di partita IVA (art. 32 del TUIR), purché nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati all’art. 28 del DL 18/2020 (lavoratori autonomi scritti alle Gestioni speciali dell'Ago), nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per l’attività commerciale.

Le istruzioni alla compilazione dell’istanza specificano che: “l’ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del decreto”.

Esclusioni

Secondo le istruzioni del modello sono esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

- gli enti pubblici ex art. 74 del TUIR;

- gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR;

- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020 convertito;

- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96;

- i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020.

Come specificato al paragrafo 4.2. del provvedimento “il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020”.

Tale esclusione viene giustificata nelle istruzioni al modello. Infatti, “(…) la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a <<… sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19” >>, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data”. Pertanto, chi ha iniziato l’attività dopo il 1 maggio 2020 non è stato colpito dall’emergenza. L’unica eccezione è per l’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, soggetto persona fisica, titolare di partita IVA prima di tale data.

La compilazione dell’istanza

Nel modello, il richiedente deve dichiarare - barrando una la casella - di “essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 25 del DL 34 del 2020”, ovvero liberi professionisti e lavoratori dello spettacolo. Nell’istanza viene chiesto di indicare se i soggetti:

- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19”.

REQUISITI OGGETTIVI

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Le istruzioni specificano che “al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

“• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;

• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile; • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.

“Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA”.

Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato. La compilazione dell’istanza Deve essere indicato il dato del mese di aprile 2019 e di aprile 2020.

IL CALCOLO

Il contributo è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019.

La percentuale è pari:

- al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

- al 15% se superiori a 400.000 euro, ma inferiori a un milione di euro;

- al 10% se superiori a un milione di euro, ma inferiori a 5 milioni di euro.

I limite di riferimento è quello dei ricavi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con riferimento a coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31/12/18 o che hanno domicilio/sede operativa in Comuni con stato di emergenza ancora in atto il calcolo da effettuare è il seguente:

- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

Se l’attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019 spetta solo il contributo minimo (1.000,00 per le persone fisiche e 2.000,00 per i soggetti diversi).  In questo caso, infatti, non è possibile confrontare il fatturato di aprile 2020 con quello del 2019 (in quanto non presente) e il campo relativo al 2019 non va compilato (si intenderà che l’importo è pari a zero).

La compilazione dell’istanza

Il modello nella sezione destinata ai requisiti, richiede di indicare la fascia di ricavi/compensi complessivi per l’anno 2019 alla quale si appartiene. Non viene chiesto l’importo ma semplicemente di barrare la casella di riferimento.

Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano una tabella con i campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) ai quali fare riferimento per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019.

Le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica prevedono che “In sede di determinazione del contributo sarà verificata la coerenza tra l’impostazione dei campi 10, 11 e 12 del record B e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni IVA o LIPE relative al periodo di imposta 2019 eventualmente presentate. Ulteriori controlli di coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate”. Ora i campi 10, 11 e 12 si riferiscono alla percentuale applicata per il calcolo del contributo (20%, 15% o 10%).

Questa verifica non appare congrua al dato di cui è richiesto l’inserimento. I ricavi e compensi complessivi sono quelli esposti in dichiarazione, nei specifici righi indicati dalle stesse istruzioni. Il volume d’affari non è la stessa cosa.

La Compilazione dell’istanza in caso di contributo superiore a euro 150.000,00

Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000,00 euro, il modello dell’istanza deve essere compilato anche nel quadro A, che contiene l’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’art. 85 del DLgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto. Queste istanze devono essere predisposte in formato pdf e firmate digitalmente dal richiedente. Le stesse devono essere inviate esclusivamente tramite PEC. Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

TERMINI DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA Il paragrafo 3.4 del provvedimento stabilisce che “la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto”

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante l’applicazione desktop telematico o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate portale “Fatture e corrispettivi”.

Ogni domanda sarà sottoposta dall’Agenzia ad un controllo formale e ad uno sostanziale, al termine dei quali verranno elaborate apposite ricevute. Nei termini sopra indicati possono essere presentate nuove istanze: l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte le precedenti inviate, questo ovviamente fino a che non è emesso il mandato per il pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente. In caso di istanza con contributi superiori a euro 150.000,00 anche la rinuncia deve essere firmata digitalmente e inviata mediante PEC

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

“Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997). Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto”. (Guida operativa Agenzia delle Entrate)

Le sanzioni sono commisurate dal 100% al 200% dell’imposta.

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