L’articolo 8bis, comma 1, lettera d), del DPR 633/1972, stabilisce che “sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: (…) d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

La Legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 8-bis del DPR 633/72. Nello specifico il nuovo terzo comma stabilisce che:

- “(…) una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento”;

- “per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali (…)”.

Inoltre, viene specificato che “(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione”. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione “(…) devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale”.

Il modello di dichiarazione è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Protocollo n. 151377/2021 del 15 giugno 2021. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 14 agosto 2021 (60 giorni dall’approvazione del modello).

In tema di sanzioni, l’articolo7, comma 4 ter, del D.Lgs 471/1997 stabilisce che “è' punito con la sanzione (…)” dal cento al duecento percento dell’imposta “(…) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.

La Risoluzione 54/E del 6 agosto 2021 introduce il tema della “Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato”.

L’Agenzia “(…) ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato (…)”, prevede che questi soggetti “(…) possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021”. “Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP. Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica. Si ricorda, come sopra precisato, che la predetta modalità di trasmissione della dichiarazione è ammessa esclusivamente per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato italiano”.

La Risoluzione n. 89 del 25 febbraio 2022 ritorna sull’argomento sottolineando che:

- nel caso in cui il dichiarante sia identificato “(e, dunque, che può accedere alla procedura Entratel/Fisconline)”, i fornitori “(…) devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all'operazione oggetto di dichiarazione ex art. 8-bis del citato d.P.R. n. 633 del 1972”;

-nel caso in cui il dichiarante sia “(…) non residente, non stabilito e non identificato, presenta la dichiarazione alto mare via email al COP” (Centro operativo di Pescara). In questo caso i fornitori “(…) oltre a riportare gli estremi del protocollo (...) di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente (cfr. risoluzione n. 54/E del 2021, par. 1)”

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