L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione che dà diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi (ex art 28 del DL 34/2020).

In particolare è stato introdotto il codice tributo “6920” per utilizzare – da subito – il credito in compensazione nel modello F24. Il modello dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa per i canoni è stata sostenuta (quindi nel modello UNICO 2021 per l’anno 2020) dovrà essere compilato il quadro RU.

Come calcolare il calo del fatturato/corrispettivi

La Circolare n. 14 del 6 giugno 2020 stabilisce che “Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi si rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5. In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA”. Nello specifico la Circolare 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5. “(…) si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi”. “RISPOSTA Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019”.

Si devono considerare, quindi, tutte le fatture (al netto di iva) relative ad operazioni con data di effettuazione nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020. Quindi, tutte le operazioni che – secondo la disciplina iva – partecipano alla liquidazione periodica del mese di riferimento (si comprendono anche le cessioni di beni ammortizzabili).

Utilizzo del credito

Si ricorda che oltre alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito con modello F24, lo stesso può essere utilizzato in compensazione anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in può essere ceduto al locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”. Per le condizioni e le modalità previste dalla norma si rinvia all’articolo Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi, del 23 maggio 2020.

Contatti

Professionisti D'Impresa - Di Santo Favaro

Sede

Via G.Mattara 7/1, 31050 Vedelago (TV)

P.iva 04024100267
Tel +39 0423 400812
fax +39 0423 401084
info@associati.tv